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martedì, novembre 22, 2005

Acquisti: I consigli del CTCU per non pagare merce mai ricevuta


Che cosa può fare un consumatore se, in attesa della consegna del bene acquistato, la società venditrice nel frattempo è fallita? E se, peggio ancora, si trova costretto a onorare il debito contratto con la finanziaria che ha concesso il prestito per l'acquisto?

Il Centro Tutela Consumatori e Utenti (CTCU) in una nota avverte i consumatori di prestare molta attenzione nel sottoscrivere contratti d'acquisto e di finanziamento.

"Accade frequentemente - spiega l'associazione - che dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto e del relativo contratto di finanziamento, la merce risulti difettosa o non venga addirittura consegnata dal venditore, che nel frattempo è fallito. La finanziaria - continua il CTCU - dichiarandosi assolutamente estranea alle vicende che riguardano i rapporti intercorrenti tra la ditta venditrice e il consumatore, pretende il pagamento delle rate già maturate e di quelle che via via saranno dovute, sino all'estinzione del debito".

Ecco, allora, sette consigli del CTCU utili al fine di ridurre i rischi derivanti dalla incauta sottoscrizione di contratti:

- prima di firmare qualsiasi contratto leggetene attentamente il contenuto. Se vi viene messa fretta diffidate e non sottoscrivete alcunché. Non fidatevi di quello che vi viene riferito oralmente: quello che effettivamente conta è ciò che avete firmato;

- contratti di finanziamento: assicuratevi che nel contratto di finanziamento sia citato il bene o il servizio acquistato;

- diffidate dai contratti di finanziamento che prevedono l'inizio del pagamento prima che vi venga consegnata la merce;

- rapporto di esclusiva: nel contratto di finanziamento deve essere indicato il rapporto di esclusiva tra il venditore e la società finanziaria. Attenzione quando questo viene escluso;

- non pagare mai somme di denaro a titolo di anticipo per l'istruttoria della pratica di finanziamento;

- nel caso in cui la merce non vi venga consegnata nei termini contrattualmente previsti, diffidate il venditore ad adempiere, con lettera raccomandata a/r, da spedire anche per conoscenza alla finanziaria;

- nel caso in cui la merce acquistata a rate risulti difettosa, denunciate i vizi riscontrati al venditore chiedendone la loro eliminazione a mezzo di raccomandata a/r, da inviare alla finanziaria per conoscenza.
Se ciò non avviene, prima di interrompere il pagamento delle rate, rivolgetevi a un'associazione di consumatori.

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